Casi in cui non si applica la normativa delle manifestazioni a premio.
Le manifestazioni a premio sono eventi commerciali cui viene ricollegata la promessa (riconducibile alla fattispecie della promessa al pubblico disciplinata dagli artt. 1989 e ss. del codice civile) di un premio a fronte dell’acquisto o non del prodotto o del servizio e si dividono in “concorsi” ed “operazioni” a premio.
Mentre le operazioni a premio prevedono l’obbligo di acquisto e/o vendita del prodotto promozionato ed il premio promesso viene conferito a tutti i partecipanti che soddisfano un determinato requisito (raccolta punti, acquisto di determinati quantitativi di beni, ecc.) i concorsi a premio non richiedono né obbligo di acquisto/vendita di prodotti o servizi e i premi promessi vengono attribuiti solo ad uno o ad alcuni partecipanti.
Qualunque sia la meccanica o la modalità di vincita stabilita nel regolamento della manifestazione, la partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio deve essere assolutamente gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. Non è possibile richiedere ai partecipanti all’iniziativa il pagamento di qualsivoglia somma ai fini della partecipazione all’evento stesso.
Le legge prevede alcuni casi predeterminati che non vengono considerati manifestazioni a premio: Art. 6 DPR 430/2001:
- Lettera A art 6 DPR 430/01: i concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività
- Lettera B art 6 DPR 430/01: le manifestazioni indette da emittenti televisive solo nel caso in cui i premi siano assegnati agli spettatori presenti nello studio in cui si svolge l’iniziativa. L’esclusione opera anche in caso di emittenti radiofoniche ove, per ascoltatori presenti, si intende coloro che intervengono alle manifestazioni attraverso un collegamento radiofonico o qualsiasi altro collegamento a distanza. In ogni caso, l’iniziativa non è esclusa qualora essa, veicolata attraverso l’emittente televisiva o radiofonica, sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese
- Lettera C art 6 DPR 430/01: le sole operazioni a premio con premi costituiti da quantità aggiuntive dei prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati, da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso, purché non offerti per incentivare l’acquisto del prodotto oggetto della promozione
- Lettera D art 6 DPR 430/01: le manifestazioni nelle quali i premi siano costituiti da oggetti di minimo valore (piccoli gadgets tipo lapis, bandierine, calendari od oggetti simili) ed il loro conferimento non sia condizionato alla natura o all’entità dell’acquisto
- Lettera E art 6 DPR 430/01: le manifestazioni in cui i premi siano destinati ad enti o istituzioni pubbliche o che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche (scuole, ospedali, ecc.).
La norma si riferisce ad alcune forme di iniziative premiali che, presentando scopi non esclusivamente o prevalentemente di natura commerciale.
Ma come devono essere lette le esclusioni? Principio cardine è il rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
E’ importante rilevare che l’art. 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, impone di verificare che prescrizioni e divieti applicati alle singole fattispecie siano effettivamente necessari e proporzionati rispetto alle stesse finalità di interesse pubblico perseguite dal D.P.R. n. 430 del 2001.
Tali esigenze sono individuate, in estrema sintesi, nella duplice esigenza di tutelare l’interesse dei consumatori ad essere garantiti rispetto alla trasparenza e l’interesse erariale ad evitare che attraverso un uso improprio delle manifestazioni a premio si verifichino fenomeni elusivi della riserva statale relativa al lotto e alle lotterie.
A tal proposito il MISE ha chiarito che: “se i criteri di applicazione di limitazione ed oneri devono essere oggi interpretati in termini restrittivi, secondo i medesimi criteri di ragionevolezza e proporzionalità le eccezioni a tali limiti ed oneri non possono più essere interpretate in termini restrittivi”.
Risulta quindi evidente, ancora una volta, che finalità perseguita è quella di dare una lettura delle eccezioni all’applicabilità della normativa più ampliata.
Proprio perché, forse, si è voluta dare l’opportunità anche ai consumatori Italiani di essere ricompresi nell’ambito di manifestazioni da cui, in caso di assoggettamento ad una normativa penalizzante, sarebbero stati esclusi da operatori stranieri.
Il principio di proporzionalità e ragionevolezza deve essere rispettato anche per quel che concerne la sanzione applicabile.
L’art. 12 comma 2 e l’art. 8 comma 2 del D.P.R. 430/2001 letti in combinato disposto con gli art 12, comma 1 , lett. O) decreto legge 39/2009 prevedono che la sanzione, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento vada da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila.
L’elenco dei principi generali dell’attività amministrativa si ricava dalla Costituzione (Artt. 27, 97), dalla legge n. 241/1990, dalla giurisprudenza amministrativa (T.a.r., Consiglio di Stato). Tuttavia, il predetto elenco non ha carattere tassativo ma esemplificativo. In tale elenco vi è certamente il principio di proporzionalità della sanzione alla offesa arrecata al bene protetto. Tale principio è richiamato dalla Costituzione Italiana.
Il rispetto del principio di proporzionalità impone che la Pubblica Amministrazione utilizzi un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire.
Il principio di proporzionalità rappresenta un limite cui è soggetta ogni forma di esercizio del pubblico potere ed un canone di controllo sulle limitazioni dei diritti fondamentali, con ampi richiami anche nella giurisprudenza delle Corti Europee, la cui violazione comporta il vizio dell’eccesso di potere.
Detto principio rappresenta al tempo stesso una specificazione ulteriore del principio di ragionevolezza (= non arbitrarietà delle scelte dell’Amministrazione) e del principio di imparzialità (= divieto di discriminazione).
Ulteriori chiarimenti in materia di esclusioni:
Lettera a , art. 6 DPR 430/01: il Ministero ha precisato con propria circolare del 20/11/2011, la portata dell’art. 6 1, lettera a) del D.P.R n. 430/01 e cioè dei “concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività”. Perché una manifestazione possa rientrare in tale esenzione, “deve trattarsi di concorsi per i quali non si richieda nessun preventivo acquisto”, e per i quali i premi consistano in:
- “i) corrispettivo di prestazione d’opera”: in questo “appaiono rientrare, ad esempio, le iniziative premiali nelle quali le imprese promotrici promettono di acquistare o si riservano comunque di utilizzare le opere prodotte, valutate come migliori e scelte dalla medesima impresa, per cui i premi assegnati assumeranno la forma di corrispettivo per la prestazione effettuata dai partecipanti”;
- ii) riconoscimento del merito personale: questa esenzione si ha “quando la “vincita” risulti, di per sé, più importante del valore effettivo del premio, o quando comunque il premio non abbia carattere di corrispettivo”; essa quindi “è applicabile in particolare, ma non solo, a quelle iniziative che conferiscano riconoscimenti di valore nazionale o internazionale, analoghi a quelli dei più noti concorsi letterari, artistici e scientifici”.
- iii) titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività: “in tal caso carattere determinante dell’iniziativa e del premio deve essere quello di gratificare i migliori lavori elaborati su materie di interesse scientifico (es. il tabagismo, la tossicodipendenza, l’alcoolismo, l’ecologia, etc…), letterario (es. certamen latinum, ecc.), didattico (es. il miglior tema sulle varie problematiche di natura sociale, ecc.) e similari. ln altre parole il più generico valore del premio, di incoraggiamento piuttosto che di riconoscimento, deve essere connesso ad una finalità riconducibile comunque all’interesse della collettività e non prevalentemente all’interesse commerciale e promozionale dei organizzatori dell’iniziativa”.
Si tratta di iniziative in cui si vuole gratificare (anche se collegato a scopi di lucro) la capacità e la bravura a livello letterario, artistico o scientifico.
In questi casi l’attribuzione del premio non è condizionata dall’alea o da altri sistemi imponderabili e causali o dall’abilità intesa in senso ludico, ma rappresenta l’effettivo riconoscimento di un merito personale. In essi, inoltre, appare in parte assente il fine commerciale ma si riconosce, ora, che possano comunque essere promossi da aziende che intendano promuovere la loro immagine anche se non incentivare esclusivamente la diffusione dei prodotti.
In merito ai requisiti di cui sopra, il Ministero, afferma che mentre ad essi in passato sono state aggiunte in via interpretativa ulteriori precisazioni ( sostenendo, ad esempio, che il premio per un progetto, per rientrare nell’esenzione, dovesse necessariamente essere finalizzato all’effettivo successivo utilizzo del progetto stesso da parte del soggetto promotore) ora sia necessario passare a “una interpretazione più aderente al tenore letterale della citata norma di esenzione che non ne restringa l’ambito e non determini incertezze nei confini della sua applicazione”.
Una fotografia, infatti, può essere considerata un’opera artistica, in quanto può esprimere tutta la creatività e la bellezza che un soggetto percepisce, ciò può rendere anche una semplice immagine del carnevale un’opera degna di maestosità e autenticità.
Oggi una fotografia gode, anche secondo il diritto Italiano, della stessa tutela del diritto di autore di qualsiasi altra opera, quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2 al n. 7 della Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Certamente per distinguere la tutela della fotografia artistica da quella della fotografia semplice, occorre che nella immagine fotografica si rinvenga una necessaria impronta personale e propria del fotografo ovvero quella capacità di esprimersi sul soggetto in modo tale da suscitare impressioni che, appunto valgono a distinguere un’opera fotografica da una fotografia semplice.
Lettera b, art. 6 DPR 430/01: Rispetto alla normativa precedente, una nuova fattispecie di esclusione è quella che si ritrova alla lettera b) dell’ articolo 6 nella parte in cui non si considera concorso a premio l’iniziativa pubblicitaria, riconducibile per la sua strutturazione al gioco-spettacolo, posta in essere da emittenti radiotelevisive qualora l’assegnazione dei premi promessi sia limitata ai soli spettatori presenti nello studio ove essa ha svolgimento
Vale a dire che, quand’anche l’iniziativa promozionale abbia diffusione nazionale, essa non assume i contorni della manifestazione a premio nel caso in cui il premio sia esclusivamente destinato agli spettatori intervenuti presso lo studio stesso. Il tutto ad una condizione imprescindibile: la manifestazione non deve avere come fine specifico la promozione di prodotti o servizi di imprese diverse dall’emittente.
Lettera c, art. 6 DPR 430/01: viene poi indicata un’altra ipotesi di iniziative escluse dal novero delle operazioni a premio assoggettate alla nuova disciplina regolamentare. Si tratta in particolare di operazioni con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo qualora essi siano conferiti per l’acquisto di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli acquistati o di genere diverso, ma a condizione che essi non siano offerti per promuovere la vendita del prodotto acquistato, ovvero quando il premio sia costituito da quantità aggiuntiva del prodotto oggetto della promozione.
Infatti, perché lo sconto non costituisca premio è necessario che la facilitazione offerta faccia riferimento al prodotto oggetto della promozione; in altri termini la condizione è che a ricevere un beneficio in termini di vendita sia il prodotto che si acquista a prezzo pieno e non quello a prezzo scontato. Per cui, qualora il prodotto scontato appartenga allo stesso genere del bene acquistato a prezzo pieno sarà soddisfatta la condizione e l’ iniziativa non è da ritenersi assoggettata alla norma.
In ordine all’accezione “stesso genere” rinvenibile nel comma in esame, sembra opportuno far riferimento al concetto di “genus” elaborato dalla dottrina nel distinguere tra loro i beni mobili e che ricomprende in questa “categoria generale” i beni tra loro fungibili. Costituiscono, pertanto, beni dello stesso genere quei prodotti aventi caratteristiche merceologiche simili o elementi costitutivi comuni che possano indifferentemente ed ampiamente sostituirsi tra loro.
Parimenti non è da considerare operazione a premio l’iniziativa in cui la promessa di sconto riguarda un bene di genere diverso da quello acquistato ma, nel contempo, nulla sia posto in essere per facilitare la vendita di quest’ultimo.
Da ultimo, va esclusa dall’assoggettabilità alla nuova disciplina, l’iniziativa promozionale in cui l’offerta concessa all’acquirente di un prodotto o di un determinato quantitativo di prodotto consiste in una quantità aggiuntiva di prodotto dello stesso genere (es. c.d. “compri tre, paghi due”).
La norma chiarisce definitivamente che la quantità di prodotto aggiunto deve considerarsi tale solo se è simile nel “genus” al prodotto in vendita anche se esso può presentare differenziazioni minime in ordine alla composizione, al formato o allo stato fisico.
Lettera d, art. 6 DPR 430/01 cioè “le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, semprechè la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte sono collegate”.
Condizione necessaria e sufficiente perché, qualora il premio offerto sia di minimo valore, la promozione non venga a configurarsi come manifestazione a premio è che esso non sia conferito a seguito dell’acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o non sia legato ad un determinato valore di acquisto prescindendo dalla natura del bene acquistato.
La distribuzione di campioni gratuiti se non direttamente subordinata all’acquisto di determinati prodotti è pertanto un’attività promozionale esclusa dal campo di applicazione del Regolamento. Quanto alla nozione di valore minimo ed al suo ambito applicativo va ricordato che ha costituito un riferimento l’esemplificazione contenuta nell’art.107 del regolamento sui servizi del lotto approvato con R.D.L. 25 luglio 1940, n.1077 nella parte in cui esso assimila detto valore a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.
Lettera e art. 6 DPR 430/01: in base alla quale non sono da considerarsi manifestazioni a premio quelle in cui la destinazione dei premi è fatta a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico oppure quelle che perseguono scopi eminentemente sociali o benefici.